INCONSCIO E CIVILTA’
Art. 1-Costituzione, denominazione e sede
1. È costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “INCONSCIO E CIVILTA’ Associazione di Cultura e pratiche psicoanalitiche” siglabile in “INCONSCIO E CIVILTA”.
2. L’ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “ETS”, all’atto dell’iscrizione al RUNTS.
3. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 2-Scopi e finalità
1. L’ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L’ASSOCIAZIONE si propone di realizzare un contesto societario dove confluiscano tutti quei terapeuti che operano secondo i principi fondamentali della psicoanalisi (dialettica Conscio/Inconscio, transfert/controtransfert, tras-formazioni, analisi e interpretazione dei sintomi in qualità di formazioni di compromesso, interpretazione dei sogni all’interno della relazione intersoggettiva della coppia analista/analizzante, nei vari aspetti reali, immaginari, simbolici.
3. Tutto ciò indipendentemente dalla provenienza da differenti scuole di formazione in psicoterapia analitica, animati da un progetto integrativo di ciò che unisce le varie correnti e scuole derivate dalla psicoanalisi, a seguito di vari scissionismi di improbabile giustificazione scientifica.
4. Essa si propone anche di: a) arrecare benefici diretti a persone, soprattutto giovani, adolescenti, bambini e loro famiglie in difficoltà economiche, invitando i soci a dedicarvi una parte del loro tempo professionale, applicando parcelle sostenibili; b) perseguire un’opera di sensibilizzazione della Società e delle sue Istituzioni nel comprendere l’importanza dei fattori inconsci nella vita personale e collettiva con iniziative culturali e anche con interventi psico-socioanalitici; c) svolgere azioni di promozione e sostegno di scuole di specializzazione in psicoterapia con programmi didattici integrativi dei vari saperi che concorrono ad una migliore “buona pratica clinica”.
5. I fini statutari potranno essere perseguiti attraverso la partecipazione, l’istituzione e la gestione di: a) Organizzazione di attività di studio e di ricerca, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, seminari, aggiornamento, interventi educativi nelle scuole e simili. b) Pubblicazioni scientifiche su riviste cartacee o anche online su sito web proprio o di organizzazioni con finalità analoghe. c) Attività di consulenza nel campo della Psicologia, della Psichiatria, della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’area socio-educativa e socio-assistenziale, anche attivando convenzioni ad hoc con Enti Pubblici (Regione, Università, ASL, Azienda Ospedaliera) e Privati Accreditati (case di cura, comunità terapeutiche ecc.). d) Corsi di perfezionamento professionale. e) Attività di supervisione individuale e di gruppo. f) Attività nel campo della integrazione di trattamenti, in particolare della psicofarmacoterapia psicodinamica con la psicoterapia e le terapie di comunità (psico-educative, arti-terapie ecc.). g) L’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, in quanto ad esse integrative o accessorie anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3-Attività
1. L’ASSOCIAZIONE si propone di intraprendere iniziative a favore della collettività, che concorrano a perseguire il bene comune, ai sensi dell’art. 5 del Codice, e di svolgere pertanto in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, attività di interesse generale nei seguenti settori: a) ambito sanitario: interventi di supporto psicologico, psicoterapeutico e psico-sociale; b) ambito educativo e formativo ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. Le attività dell’associazione hanno come destinatari tutte le persone interessate al proprio benessere, a gruppi e comunità, tra le quali, a titolo esemplificativo: insegnanti, genitori, famiglie, operatori e professionisti sanitari, educatori in ambito socio-assistenziale. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’ASSOCIAZIONE intende: a) Realizzare e promuovere servizi di sostegno e consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura di tipo psicologico e psicoterapeutico rivolti a bambini, adolescenti, adulti, istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati alla promozione del benessere psicofisico individuale e sociale. b) Operare interventi di prevenzione del disagio psicofisico, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo di vita. c) Promuovere attività di supporto psicologico all’individuo, alle famiglie e ai gruppi, finalizzate alla promozione dell’educazione affettiva, della comunicazione empatica, dell’intelligenza emotiva. d) Organizzare e promuovere percorsi esperienziali condotti con metodologie attive, artistiche ed espressive, che permettano di stimolare la capacità di auto-osservazione e la consapevolezza di sé in modo creativo. e) Organizzare, promuovere e partecipare a momenti di incontro e di formazione, rivolti ad associati e non associati, quali conferenze, laboratori, attività culturali, seminari, rassegne, corsi, convegni, workshop, manifestazioni, eventi e serate tematiche, negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all’estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci, anche avvalendosi di strumenti di tipo informatico. f) Promuovere periodici incontri di riflessione su temi specifici riguardanti la prevenzione della violenza e del conflitto e la riflessione sugli stereotipi di genere. g) Coordinare spazi e laboratori creativi ed esperienziali, rivolti ai bambini, alle bambine e alle figure genitoriali, che utilizzino anche l’espressione corporea nelle sue variegate forme e possibilità. h) Realizzare pubblicazioni, volantini, gadget, webinar, videoconferenze e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, account social network e iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. i) Realizzare attività di ricerca e divulgazione. j) Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti e servizi di promozione sociale. k) Collaborare con singoli professionisti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti e servizi di promozione sociale. l) Svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento. m) Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
3. L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice;
4. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall’ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
5. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
8. L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;
9. L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto nei limiti della normativa vigente.
Art. 4-Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. L’ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi degli aderenti e di privati; a) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ASSOCIAZIONE; b) erogazioni liberali di associati e di terzi; c) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche; eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario; d) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; e) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
3. L’esercizio sociale dell’ASSOCIAZIONE ha inizio il 1∗ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5- Soci
1. Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. I Soci della Associazione si distinguono in: a) Soci Ordinari: essi hanno l’obbligo di versare le quote associative nelle misure annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. b) Soci Onorari: per le loro qualità culturali, professionale e scientifica, sono cooptati dall’Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo e non hanno obblighi di versamento di quote sociali. c) Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Detti soci, per il primo triennio di attività, ricoprono, di diritto, la funzione di membri del Consiglio Direttivo onde consentire l’avviamento dell’Associazione stessa.
3. L’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo, previo colloquio con uno dei suoi membri o con un socio ordinario a ciò delegato dal Consiglio stesso.
4. Tutti i soci hanno diritto: a) alla partecipazione nei momenti di incontri culturali ed alla stesura di lavori scientifici ed alla loro pubblicazione; b) ad usufruire dello spazio virtuale specificatamente creato di confronto, collaborazione, ed informazione cui si può partecipare attivamente; c) a partecipare a condizioni agevolate a tutte le manifestazioni o attività organizzate dall’associazione.
Art. 6-Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ASSOCIAZIONE stessa;
2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci;
3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;
5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto; c) svolga attività contrarie agli interessi dell’ASSOCIAZIONE; d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’ASSOCIAZIONE;
7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE.
11. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7-Diritti e Doveri dei Soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto: a) di partecipare a tutte le attività promosse dall’ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ASSOCIAZIONE; b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; c) di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti: a) all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’ASSOCIAZIONE; c) al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 8-Quota associativa
1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. Nel caso di nuovi soci la quota associativa andrà versata a seguito della comunicazione da parte del Consiglio direttivo di ammissione agli interessati. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 9 – Organi dell’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:
* Assemblea dei soci;
* Consiglio direttivo;
* Presidente;
* Segretario;
* Tesoriere.
Art. 10-Assemblea dei Soci
1. L’assemblea Straordinaria viene convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da almeno un Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento;
8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18∘ anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Art. 11-Assemblea Ordinaria dei Soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
4. L’Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice; – discute ed approva programmi di attività; b) elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca; c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto) – elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo; (se previsto) – elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto) d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; g) approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni; h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; – delibera sull’esclusione degli associati; i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati; k) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE; l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, comma 3 dello Statuto; m) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ASSOCIAZIONE; n) delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 12-Assemblea Straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 13-Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, che rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Qualora al suddetto termine non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea dei soci può rieleggere membri del Consiglio direttivo uscenti. Almeno due membri del direttivo devono essere o essere stati docenti della scuola SPP;
2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, fino a due vicepresidenti, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; b) redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice; c) delibera sulle domande di nuove adesioni; d) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci; e) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; f) propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto; g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 14-Presidente
1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai vicepresidenti;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. È possibile eleggere un Presidente Onorario, il primo in sede di costituzione, rinnovabile fino a dimissioni.
Art. 15-Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16-Comitati Tecnici
1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 17-Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 18-Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
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